Separazione e Divorzio: Le Novità della Riforma Cartabia

Il fallimento di una relazione è quasi sempre un fallimento di comunicazione”

Zygmunt Bauman

1. Introduzione

La c.d. Riforma Cartabia (D. Lgs. n. 149/2022) ha riscritto, tra le altre cose, i procedimenti di separazione, di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento dell’unione civile, di regolamentazione dell’esercizio della responsabilità genitoriale, nonché di modifica delle relative condizioni. 

In particolare, il D. Lgs. n. 149/2022, nell’abrogare gli artt. 706-711 c.p.c. (riguardanti il procedimento di separazione) e l’art. 4 della Legge n. 898/1970 (relativo al procedimento di divorzio) ha riunito nella medesima sezione del codice di rito tutte le disposizioni relative ai procedimenti di separazione, divorzio, scioglimento dell’unione civile, regolamentazione dell’esercizio della responsabilità genitoriale e di modifica delle relative condizioni (artt. 473-bis.47 – 473-bis.51 c.p.c.) che, ovviamente, operano in combinato disposto con le disposizioni generali dei capi precedenti.

2. I presupposti della separazione, del divorzio e dello scioglimento dell’unione civile

La separazione, il divorzio e lo scioglimento dell’unione civile sono subordinati all’accertamento di alcuni presupposti sostanziali.

L’art. 150 c.c. statuisce che la separazione personale può essere giudiziale o consensuale e che può essere chiesta esclusivamente dai coniugi. 

L’articolo successivo chiarisce che la separazione può essere demandata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all’educazione della prole

Uno dei coniugi può inoltre chiedere, in via accessoria, pronuncia di addebito della separazione a carico dell’altro coniuge qualora abbia tenuto un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio. 

Il divorzio può essere chiesto al ricorrere di due presupposti: 

  1. la cessazione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi;
  2. l’esistenza di una delle cause tassative previste dall’art. 3 l. n. 898/1970 come modificato dalla l. n. 55 del 2015, ossia quando, dopo la celebrazione del matrimonio, l’altro coniuge è stato condannato, con sentenza passata in giudicato per particolari delitti, anche commessi in precedenza o a particolari pene; quando l’altro coniuge è stato assolto per vizio totale di mente per uno dei delitti previsti nelle lettere b) e c) del numero 1) del presente articolo e il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio accerta l’inidoneità dello stesso a mantenere o ricostituire la convivenza familiare; quando è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi o è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto. In tutti questi casi, per proporre la domanda di divorzio, la separazione deve essersi protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi dall’avvenuta comparizione dei coniugi dinnanzi al presidente del tribunale in caso di separazione giudiziale, e da sei mesi in caso di separazione consensuale, anche quando il contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell’accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell’atto contenente l’accordo di separazione concluso innanzi all’ufficiale di stato civile; quando il procedimento penale promosso per i delitti di cui alle lettere b) e c) del n. 1) del presente articolo si è concluso con sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato, quando il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio ritiene che nei fatti commessi sussistano gli elementi costitutivi e le condizioni di punibilità dei delitti stessi; quando il procedimento penale per incesto si è concluso con sentenza di proscioglimento o di assoluzione che dichiari non punibile il fatto per mancanza di pubblico scandalo; quando l’altro coniuge, cittadino straniero, ha ottenuto all’estero l’annullamento o lo scioglimento del matrimonio o ha contratto all’estero nuovo matrimonio; quando il matrimonio non sia stato consumato; ed infine quando è passata in giudicato la sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso.  

Con riferimento allo scioglimento dell’unione civile, i commi 23 e 24 della l. n. 76/2016 dispongono che l’unione civile si scioglie, oltre che per morte o dichiarazione di morte presunta di una delle parti: nei casi previsti dall’art. 3 numeri 1) e 2) lett. a), b), c), d) ed e) della legge sul divorzio; quando le parti hanno manifestato anche disgiuntamente la volontà di scioglimento innanzi all’ufficiale dello stato civile. 

3. La competenza 

L’art. 473-bis.47 c.p.c. stabilisce che, sulla domanda di separazione, divorzio, scioglimento dell’unione civile, regolamentazione dell’esercizio della responsabilità genitoriale, nonché di modifica delle relative condizioni, è competente il tribunale del luogo in cui il minore ha la residenza abituale ex art. 473-bis.11 co. 1 c.p.c. 

In mancanza di figli minori, è, invece, competente il tribunale del luogo di residenza del convenuto

In caso di irreperibilità o di residenza all’estero del convenuto, è competente il tribunale del luogo di residenza dell’attore o, nel caso in cui l’attore sia residente all’estero, qualunque tribunale della Repubblica. 

4. La forma della domanda 

Ai sensi dell’art. 473-bis.12 c.p.c. la domanda si propone con ricorso che deve contenere: 

a) l’indicazione dell’ufficio giudiziario davanti al quale la domanda è proposta;

b) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza, la residenza o il domicilio o la dimora e il codice fiscale dell’attore e del convenuto, nonché dei figli comuni delle parti se minorenni, maggiorenni economicamente non autosufficienti o portatori di handicap grave, e degli altri soggetti ai quali le domande o il procedimento si riferiscono;

c) il nome, il cognome e il codice fiscale del procuratore, unitamente all’indicazione della procura;

d) la determinazione dell’oggetto della domanda;

e) la chiara e sintetica esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la domanda si fonda, con le relative conclusioni;

f) l’indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l’attore intende valersi e dei documenti che offre in comunicazione.

Il ricorso deve altresì indicare l’esistenza di altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse. Ad esso è allegata copia di eventuali provvedimenti, anche provvisori, già adottati in tali procedimenti.

In caso di domande di contributo economico o in presenza di figli minori, al ricorso sono allegati:

a) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;

b) la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali;

c) gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni.

Al ricorso o alla comparsa di costituzione e risposta deve essere pertanto sempre allegata la predetta documentazione (art. 473-bis.48 c.p.c.). 

Nei procedimenti relativi ai minori, al ricorso è allegato un piano genitoriale che indica gli impegni e le attività quotidiane dei figli relativi alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute. 

5. Il procedimento 

L’art. 473-bis.14 c.p.c. statuisce che il ricorso va depositato al giudice competente insieme con i documenti in esso indicati. 

Il presidente, entro tre giorni dal deposito del ricorso, designa il relatore, al quale può delegare la trattazione del procedimento, e fissa l’udienza di prima comparizione delle parti assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire almeno trenta giorni prima dell’udienza. Il presidente nomina un curatore speciale quando il convenuto è malato di mente o legalmente incapace. 

Tra il giorno del deposito del ricorso e l’udienza non devono intercorrere più di novanta giorni.
Con lo stesso decreto il presidente informa il convenuto che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Informa inoltre le parti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare. 

Il ricorso e il decreto di fissazione dell’udienza sono notificati al convenuto a cura dell’attore. Tra la notifica del ricorso e la data dell’udienza deve intercorrere un termine non inferiore a sessanta giorni liberi. Il decreto è inoltre comunicato al pubblico ministero, a cura della cancelleria.

Il termine di cui al terzo comma è elevato a centoventi giorni e quello di cui al quinto comma è elevato a novanta giorni nel caso in cui la notificazione debba essere effettuata all’estero.

Scompare dunque la “fase presidenziale” che caratterizzava la precedente disciplina della separazione e del divorzio giudiziali. Il presidente del tribunale (o un giudice da lui delegato) può intervenire solo per emettere i provvedimenti indifferibili inaudita altera parte di cui all’art. 473-bis.15 c.p.c., il quale stabilisce che, in caso di pregiudizio imminente e irreparabile o quando la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l’attuazione dei provvedimenti, il presidente o il giudice da lui delegato, assunte ove occorre sommarie informazioni, adotta con decreto provvisoriamente esecutivo i provvedimenti necessari nell’interesse dei figli e, nei limiti delle domande da queste proposte, delle parti. Con il medesimo decreto fissa entro i successivi quindici giorni l’udienza per la conferma, modifica o revoca dei provvedimenti adottati con il decreto, assegnando all’istante un termine perentorio per la notifica. 

Il convenuto si costituisce nel termine assegnato dal giudice attraverso la comparsa di costituzione e risposta che deve contenere le indicazioni previste, anche a pena di decadenza dagli artt. 167 e 473-bis.12 c.p.c., secondo, terzo e quarto comma (art. 473-bis.16 c.p.c.). 

Ai sensi dell’art. 473-bis.17 c.p.c. entro venti giorni prima della data dell’udienza, l’attore può depositare una memoria con cui prendere posizione in maniera chiara e specifica sui fatti allegati dal convenuto, nonché, a pena di decadenza, modificare o precisare le domande e le conclusioni già formulate, proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza delle difese del convenuto, indicare mezzi di prova e produrre documenti. Nel caso in cui il convenuto abbia formulato domande di contributo economico, nello stesso termine l’attore deve depositare la documentazione prevista nell’articolo 473-bis.12, terzo comma.

Entro dieci giorni prima della data dell’udienza, il convenuto può depositare un’ulteriore memoria con cui, a pena di decadenza, precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già proposte, proporre le eccezioni non rilevabili d’ufficio che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle difese svolte dall’attore con la memoria di cui al primo comma, indicare mezzi di prova e produrre documenti, anche a prova contraria.

Entro cinque giorni prima della data dell’udienza, l’attore può depositare ulteriore memoria per le sole indicazioni di prova contraria rispetto ai mezzi istruttori dedotti nella memoria di cui al secondo comma.

All’udienza fissata per la comparizione delle parti, il collegio o il giudice delegato verifica d’ufficio la regolarità del contraddittorio e, quando occorre, pronuncia i provvedimenti opportuni. Salvo che il processo sia introdotto con ricorso del pubblico ministero, se l’attore non compare o rinuncia e il convenuto costituito non chiede che si proceda in sua assenza, il procedimento si estingue.

Le parti devono comparire personalmente, salvo gravi e comprovati motivi. La mancata comparizione senza giustificato motivo costituisce comportamento valutabile ai sensi del secondo comma dell’articolo 116 c.p.c. e nella liquidazione delle spese.

All’udienza il giudice sente le parti, congiuntamente o separatamente, alla presenza dei rispettivi difensori, e ne tenta la conciliazione. Può inoltre formulare una motivata proposta conciliativa della controversia. Se le parti si conciliano, il giudice assume i provvedimenti temporanei e urgenti che si rendono necessari e rimette la causa in decisione (art. 473-bis.21 c.p.c.). 

Se la conciliazione non riesce, il giudice, sentite le parti e i rispettivi difensori e assunte ove occorra sommarie informazioni, dà con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che ritiene opportuni nell’interesse delle parti, nei limiti delle domande da queste proposte, e dei figli. Quando pone a carico delle parti l’obbligo di versare un contributo economico il giudice determina la data di decorrenza del provvedimento, con facoltà di farla retroagire fino alla data della domanda. Allo stesso modo provvede se una delle parti non compare senza giustificato motivo.

L’ordinanza costituisce titolo esecutivo e titolo per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale, e conserva la sua efficacia anche dopo l’estinzione del processo, finché non sia sostituita con altro provvedimento.

Con l’ordinanza di cui al primo comma, il giudice provvede sulle richieste istruttorie e predispone il calendario del processo, fissando entro i successivi novanta giorni l’udienza per l’assunzione dei mezzi di prova ammessi.

Quando la causa è matura per la decisione senza bisogno di assunzione dei mezzi di prova, il giudice, fatte precisare le conclusioni, pronuncia i provvedimenti di cui al primo comma e ordina la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un’udienza successiva e, all’esito, trattiene la causa in decisione. Il giudice delegato si riserva di riferire al collegio per la decisione. Allo stesso modo si procede quando può essere decisa la domanda relativa allo stato delle persone e il procedimento deve continuare per la definizione delle ulteriori domande. Contro la sentenza che decide sullo stato delle persone è ammesso solo appello immediato (art. 473-bis.22 c.p.c.). L’art. 473-bis.50 c.p.c. precisa che, il giudice, quando adotta i provvedimenti temporanei e urgenti di cui all’art. 473-bis.22 c.p.c., primo comma, indica le informazioni che ciascun genitore è tenuto a comunicare all’altro e può formulare una proposta di piano genitoriale tenendo conto di quelli allegati dalle parti. Se queste accettano la proposta, il mancato rispetto delle condizioni previste nel piano genitoriale costituisce comportamento sanzionabile a norma dell’art. 473-bis.39 c.p.c. 

I provvedimenti temporanei e urgenti sono modificabili o revocabili dal collegio o dal giudice delegato in presenza di fatti sopravvenuti o nuovi accertamenti istruttori (art. 473-bis.23 c.p.c.) e contro di essi si può proporre reclamo con ricorso alla corte d’appello (art. 473-bis.24 c.p.c.). 

Detti provvedimenti continuano ad essere atipici, in quanto devono adattarsi alla fattispecie concreta ed hanno natura discrezionale, salvi i limiti delle domande proposte dalle parti e dai figli.

Il giudice, esaurita l’istruzione, fissa davanti a sé l’udienza di rimessione della causa in decisione e assegna alle parti:

a) un termine non superiore a sessanta giorni prima dell’udienza per il deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni;

b) un termine non superiore a trenta giorni prima dell’udienza per il deposito delle comparse conclusionali;

c) un termine non superiore a quindici giorni prima della stessa udienza per il deposito delle memorie di replica.

All’udienza la causa è rimessa in decisione e il giudice delegato si riserva di riferire al collegio. La sentenza è depositata nei successivi sessanta giorni (art. 473-bis.28 c.p.c.).  

6. Il cumulo delle domande di separazione e divorzio: una novità della Riforma 

Un’importante novità della c.d. Riforma Cartabia riguarda la possibilità di proporre contemporaneamente la domanda di separazione e quella di divorzio. 

In proposito, l’art. 473-bis.49 c.p.c. prevede che negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale le parti possono proporre anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande a questa connesse. 

Pertanto, la domanda divorzile può essere presentata anche dal convenuto nella comparsa di costituzione e risposta. Tali domande così proposte saranno procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale. Il divorzio, pertanto, può essere pronunciato solo dopo che sia passata in giudicato la sentenza di separazione personale e una volta decorso il tempo richiesto dalla legge. 

La sentenza emessa all’esito dei procedimenti di cui al presente articolo contiene autonomi capi per le diverse domande e determina la decorrenza dei diversi contributi economici eventualmente previsti. 

7. Il procedimento su domanda congiunta

L’art. 473-bis.51 c.p.c. uniforma il regime giuridico per i procedimenti di separazione, divorzio, scioglimento dell’unione civile, regolamentazione dell’esercizio della responsabilità genitoriale e relative modifiche, che scaturiscono dalla domanda congiunta delle parti. 

La norma prevede che la domanda congiunta relativa ai procedimenti di cui all’articolo 473-bis.47 c.p.c. si propone con ricorso al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell’una o dell’altra parte.

Il ricorso è sottoscritto anche dalle parti e contiene le indicazioni di cui all’articolo 473-bis.12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma c.p.c., e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell’ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Con il ricorso le parti possono anche regolamentare, in tutto o in parte, i loro rapporti patrimoniali. Se intendono avvalersi della facoltà di sostituire l’udienza con il deposito di note scritte, devono farne richiesta nel ricorso, dichiarando di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all’articolo 473-bis.13, terzo comma.

A seguito del deposito, il presidente fissa l’udienza per la comparizione delle parti davanti al giudice relatore e dispone la trasmissione degli atti al pubblico ministero, il quale esprime il proprio parere entro tre giorni prima della data dell’udienza. All’udienza il giudice, sentite le parti e preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, rimette la causa in decisione. Il giudice può sempre chiedere i chiarimenti necessari e invitare le parti a depositare la documentazione di cui all’articolo 473-bis.12, terzo comma.

Il collegio provvede con sentenza (non più con decreto) con la quale omologa o prende atto degli accordi intervenuti tra le parti. Se gli accordi sono in contrasto con gli interessi dei figli, convoca le parti indicando loro le modificazioni da adottare, e, in caso di inidonea soluzione, rigetta allo stato la domanda.

In caso di domanda congiunta di modifica delle condizioni inerenti all’esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli e ai contributi economici in favore di questi o delle parti, il presidente designa il relatore che, acquisito il parere del pubblico ministero, riferisce in camera di consiglio. Il giudice dispone la comparizione personale delle parti quando queste ne fanno richiesta congiunta o sono necessari chiarimenti in merito alle nuove condizioni proposte.

Immagine in evidenza: Separazione, Edvard Munch, 1896

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