Lo Stalking


“Gli stalker confondono l’attenzione con la persecuzione, l’amore con il possesso e la dedizione con la morbosità”.


                                            -Fabrizio Caramagna-


Il reato di atti persecutori (c.d. stalking) 

Lo stalking rappresenta una delle condotte criminali più insidiose e difficili da affrontare sia dal punto di vista delle vittime sia sotto il profilo giuridico. 

Questo reato, introdotto in Italia con il decreto-legge n. 11/2009, convertito nella legge n. 38/2009, è disciplinato dall’articolo 612-bis del Codice Penale, che punisce gli atti persecutori con pene severe per tutelare le vittime da condotte lesive della loro libertà personale e integrità psicologica.


Definizione normativa

L’articolo 612-bis c.p. prevede che chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo tale da provocare nella vittima un perdurante e grave stato d’ansia o di paura, oppure da costringerla a modificare le proprie abitudini di vita, o ancora a temere per l’incolumità propria o dei propri cari, è punito con la reclusione da 1 a 6 anni e 6 mesi. 

La pena è aumentata se il fatto è commesso da un ex partner, nei confronti di una persona particolarmente vulnerabile, attraverso strumenti informatici o telematici ovvero con armi o da persona travisata.


Elementi costitutivi del reato

Perché si configuri il reato di stalking, è necessario che siano presenti:

1. Reiterazione delle condotte: non basta un singolo episodio, ma è necessario che vi siano comportamenti ripetuti nel tempo (es. pedinamenti, telefonate ossessive, messaggi intimidatori); 

2. Evento psicologico o alterazione della vita quotidiana: la vittima deve subire un grave turbamento emotivo (perdurante stato di ansia o di paura o fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto) o essere costretta a cambiare le proprie abitudini di vita (es. cambiare residenza, evitare luoghi frequentati abitualmente); 

3. Nesso causale tra le condotte e l’evento: deve essere dimostrato che il disagio psichico o la modifica delle abitudini di vita siano diretta conseguenza delle azioni persecutorie.


Alcune misure di tutela per le vittime

L’ordinamento italiano offre una serie di strumenti per tutelare le vittime di stalking:

  • Ammonimento del questore: la vittima può rivolgersi alle autorità di pubblica sicurezza per ottenere un intervento preventivo;
  • Ordini di protezione: possono essere emessi provvedimenti restrittivi, come il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa;
  • Percorsi di supporto: le vittime possono accedere a servizi di ascolto, consulenza legale e psicologica.


Stalking e querela: il quadro normativo

Il reato di stalking è perseguibile a querela della persona offesa che può essere proposta nel termine di 6 mesi, salvo alcuni casi aggravati (ad esempio, quando il fatto è commesso nei confronti di un minore, di una persona disabile o commesso con altro delitto procedibile d’ufficio), in cui il reato diventa procedibile d’ufficio.

La querela può essere rimessa dalla vittima, ovvero ritirata. Tuttavia, la remissione può essere solo processuale e non ha alcun effetto quando il reato è procedibile d’ufficio.

Sebbene la remissione della querela sia un diritto della vittima, nei casi di stalking occorre verificare se la remissione sia stata libera oppure sia conseguenza di pressioni da parte dell’autore del reato, rendendo necessaria una verifica scrupolosa da parte delle autorità per accertare che sia stata effettuata liberamente.

La querela è comunque irrevocabile quando il fatto è commesso mediante minacce gravi o reiterate.

Conclusioni

Lo stalking rappresenta una violazione grave dei diritti fondamentali della persona, incidendo sulla libertà, sulla sicurezza e sulla dignità delle vittime. 

La normativa italiana, sebbene avanzata, richiede un’applicazione rigorosa e attenta alle peculiarità di ciascun caso. Solo attraverso un’efficace combinazione di prevenzione, protezione e repressione è possibile arginare il fenomeno e garantire giustizia alle vittime.

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