“Per comprendere certi delitti basta conoscere le vittime”
Oscar Wilde –
1. La persona offesa.
La persona offesa dal reato può essere definita come il titolare dell’interesse giuridico tutelato, anche in modo non prevalente, dalla norma giuridica che si assume violata dal fatto storico di reato.
L’art. 90 c.p.p. attribuisce alla persona offesa la qualifica di “soggetto” del procedimento, mentre la qualifica di “parte” le viene riconosciuta solo se, essendo anche danneggiata dal reato, esercita l’azione risarcitoria costituendosi parte civile nel processo penale.
L’art. 90 comma 3 c.p.p. stabilisce, inoltre, che, qualora una persona sia deceduta in conseguenza del reato, le facoltà e i diritti riconosciuti dalla legge alla persona offesa sono esercitate dai suoi prossimi congiunti, a prescindere dai diritti di natura civilistica che derivano dalla successione; la qualifica di parte offesa viene quindi riconosciuta anche a chi abbia rinunciato all’eredità.
Tali diritti e facoltà riconosciuti alla persona offesa possono essere esercitati anche dalla “persona alla medesima legata da relazione affettiva e con essa stabilmente convivente”.
Infine, alla luce del nuovo ultimo comma dell’art. 572 c.p., aggiunto dal c.d. Codice Rosso, anche il minore di anni diciotto, che assiste ai maltrattamenti contro familiari e conviventi, è considerato persona offesa dal reato.
2. I poteri della persona offesa.
La persona offesa dal reato, proprio in qualità di soggetto del procedimento, può esercitare i diritti e le facoltà ad essa espressamente riconosciuti dalla legge (art. 90 comma 1 c.p.p.).
Tra questi poteri vi sono, innanzitutto, quelli sollecitatori dell’attività dell’autorità inquirente: la persona offesa può, infatti, presentare memorie o indicare elementi di prova nel corso del procedimento, eccetto nel giudizio di cassazione.
Ai sensi dell’art. 90 comma 1 bis c.p.p., introdotto dalla c.d. Riforma Cartabia, la persona offesa ha facoltà di dichiarare o eleggere domicilio, potendo anche indicare un indirizzo di posta elettronica certificata.
La persona offesa gode, altresì, dei poteri di “partecipazione al procedimento”, che possono essere esercitati dalla persona offesa che abbia nominato un difensore.
Il difensore può limitarsi ad assistere ai pochi atti di indagine per cui è ammessa la sua presenza; può effettuare le cosiddette “indagini difensive” previste dall’art. 327-bis c.p.p. Il difensore o la persona offesa direttamente possono inoltre chiedere per iscritto al pubblico ministero di promuovere un incidente probatorio, al fine di assumere una prova non rinviabile in dibattimento.
Se l’incidente probatorio dovesse effettivamente svolgersi, il difensore della persona offesa sarà preavvisato, potrà parteciparvi e chiedere al giudice di rivolgere domande alle persone sottoposte ad esame.
Infine, alla persona offesa sono riconosciuti poteri di tipo prettamente “penalistico”, che tendono cioè a tutelare il suo interesse ad ottenere il rinvio a giudizio dell’imputato.
Alla persona offesa non è infatti attribuita una vera e propria “azione penale”, ma gli sono attribuiti poteri di controllo sull’eventuale inattività del pubblico ministero.
Tali poteri consistono essenzialmente nella possibilità di mettersi in contatto con il giudice delle indagini preliminari e presentargli conclusioni in tre particolari ipotesi: quando il pubblico ministero abbia chiesto al giudice la proroga delle indagini o l’archiviazione e quando il pubblico ministero alla scadenza dei termini per esercitare l’azione penale non abbia ancora assunto le proprie determinazioni.
In definitiva, la persona offesa di regola non ha poteri di azione penale, ma solo il potere di attivare il controllo del giudice in caso di inerzia del pubblico ministero.
3. I diritti della persona offesa.
La persona offesa dal reato ha il diritto di ricevere le informazioni necessarie al fine di esercitare i propri poteri nel procedimento penale. I diritti di informativa della persona offesa sono stati potenziati da leggi emanate per attuare Direttive europee e consistono in informazioni che devono essere fornite alla persona offesa, in una lingua a lei comprensibile, sin dal primo contatto con l’autorità che procede (art. 90 bis c.p.p.).
Tra queste informazioni vi sono, ad esempio, quelle relative alle modalità di presentazione della denuncia e della querela e quelle relative alle misure di protezione che possono essere disposte in suo favore, nonché quelle relative alle strutture sanitarie e antiviolenza presenti sul territorio.
Ai sensi dell’art. 335, comma 3 c.p.p., la persona offesa ha inoltre diritto di conoscere le iscrizioni che la riguardino e che sono contenute nel registro delle notizie di reato.
La persona offesa deve essere avvisata, altresì, della data e del luogo in cui si svolgerà l’udienza preliminare, affinché possa valutare se gli convenga costituirsi parte civile, qualora sia anche danneggiata dal reato.
Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria, al momento dell’acquisizione della notizia di reato, devono informare la persona offesa della facoltà di nominare un difensore di fiducia, affinché possa guidarla in relazione a tutti i passi da compiere; devono informarla, inoltre, della possibilità di accedere al patrocinio a spese dello Stato, sempre che rientri nei limiti di reddito previsti dalla legge e che può ottenere il patrocinio anche in deroga a tali limiti di reddito se è vittima di determinati reati contro la persona.
Ai sensi dell’art. 335 comma 3-ter c.p.p., introdotto dalla c.d. legge Orlando, la persona offesa, decorsi sei mesi dalla presentazione della denuncia o della querela, può chiedere di essere informata dall’autorità giudiziaria circa lo stato del procedimento “senza pregiudizio del segreto investigativo”.
4. La persona offesa vulnerabile.
In tale categoria rientrano il minorenne e la persona che si trovi in situazioni di particolare vulnerabilità.
L’esame di questi soggetti dovrà svolgersi con l’assistenza di uno psicologo o di uno psichiatra. In determinati casi, il loro esame dovrà essere sottoposto a registrazione audiovisiva o fotografica e dovrà essere assunto al di fuori del Tribunale, eventualmente con vetro-specchio con impianto citofonico.
Ciò consentirà una migliore valutazione dell’attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa.
Il minorenne che sia persona offesa gode di queste protezioni solo se il procedimento penale ha ad oggetto quei reati di violenza alla persona espressamente previsti dal codice, mentre la persona che si trovi in situazioni di particolare vulnerabilità, in presenza delle condizioni soggettive ed oggettive previste dall’art. 90-quater c.p.p., potrebbe beneficiare delle predette protezioni per qualunque tipologia di reato.
Sotto il profilo soggettivo, la particolare vulnerabilità è desunta, oltre che “dall’età e dallo stato di infermità o di deficienza psichica” della persona offesa, anche “dal tipo di reato, dalle modalità e circostanze del fatto per cui si procede”.
Sotto il profilo oggettivo, occorre verificare “se il fatto risulta commesso con violenza alla persona o con odio razziale, se è riconducibile alla criminalità organizzata o al terrorismo, anche internazionale, o di tratta di esseri umani, se si caratterizza per finalità di discriminazione, e se la persona offesa è affettivamente, psicologicamente ed economicamente dipendente dall’autore del reato”.
5. Il concetto di vittima del reato.
La c.d. Riforma Cartabia (d.lgs. n. 150 del 2022) ha introdotto una definizione di vittima del reato che può essere utilizzata solo nell’ambito della giustizia ripartiva.
La vittima del reato è stata definita come la persona fisica che ha subito direttamente dal reato qualunque danno, patrimoniale o non patrimoniale.
È, inoltre, vittima del reato il familiare di una persona la cui morte è derivata da un reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di questa persona.
Ai sensi del nuovo art. 90-bis.1 c.p.p., la vittima del reato, sin dal primo contatto con l’autorità procedente, deve essere informata in una lingua a lei comprensibile della facoltà di svolgere un programma di giustizia ripartiva.
Cfr. P. Tonini, C. Conti, Manuale breve di diritto processuale penale, Giuffrè Francis Lefebvre s.p.a., Milano, 2023, pp. 96-100.
