La Calunnia

“Quando la bugia sembra vera nasce la calunnia”

Alda Merini –

1. Introduzione

La calunnia è un reato disciplinato dal codice penale italiano all’art. 368. Si tratta di un reato plurioffensivo: i beni giuridici tutelati sono l’amministrazione della giustizia e l’onore e la libertà del soggetto offeso. La norma di cui all’art. 368 c.p. ha, quindi, lo scopo di evitare sia il pericolo che l’attività giudiziaria venga fuorviata, sia il pericolo della lesione dell’onore e della libertà della persona falsamente incolpata. Questo articolo esplorerà in dettaglio quando si configura il reato di calunnia e le sue conseguenze penali. 

2. Definizione di Calunnia

Secondo l’articolo 368 del Codice Penale italiano, la calunnia si configura quando qualcuno, attraverso una denuncia, una querela, una richiesta o un’istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all’Autorità giudiziaria o ad un’altra Autorità che a quella ha l’obbligo di riferirne o alla Corte penale internazionale, incolpa di un reato taluno che egli sa essere innocente oppure simula a carico di lui le tracce di un reato.

3. Elementi Costitutivi del Reato

Soggetto attivo del reato può essere chiunque, purché persona diversa dall’incolpato. Si tratta, infatti, di un reato comune

La calunnia è un reato di pericolo. Non è, pertanto, richiesto l’avvio di un procedimento, ma si ritiene sufficiente che la falsa incolpazione non sia manifestamente inverosimile e sia idonea a provocare l’inizio di un procedimento. Per tale ragione, solo nel caso in cui l’addebito non abbia i caratteri della serietà, ma si caratterizzi per circostanze assurde, inverosimili o addirittura grottesche, tali da non poter nemmeno ipotizzare l’esistenza del reato denunciato, la fattispecie non potrà ritenersi integrata. Ai fini della calunnia non è richiesta un’incolpazione esplicita, essendo sufficiente che vi siano elementi che consentano un’univoca individuazione del calunniato. 

Si tratta di un reato a forma vincolata che si consuma con la sola presentazione di una dichiarazione mendace all’Autorità giudiziaria volta ad incolpare un soggetto determinato o comunque facilmente individuabile.  

La norma prevede alternativamente due modalità di realizzazione: 

  1. Modalità dichiarativa, mediante predisposizione di una denuncia, querela, richiesta o istanza (c.d. calunnia formale o diretta);
  2. Modalità materiale, mediante la predisposizione di tracce di reato a carico di terzi (c.d. calunnia reale o indiretta). 

Il reato cui si riferisce la falsa incolpazione può essere di qualsiasi tipo. Può essere sia un reato immaginario o simulato, che un reato effettivamente commesso, ma da altri.

L’elemento soggettivo richiesto ai fini della punibilità è il dolo generico, ossia la rappresentazione e volontà della natura illecita del fatto denunciato e l’innocenza dell’accusato. Ciò ha indotto la giurisprudenza maggioritaria ad escludere la compatibilità della calunnia con il dolo eventuale. Pertanto, l’agente deve essere consapevole dell’innocenza del soggetto incolpato e della falsità dell’accusa, mentre l’elemento soggettivo non si configura nel caso in cui la falsa incolpazione consegua ad un mero convincimento dell’agente in ordine a profili valutativi o interpretativi della condotta denunciata. 

Si tratta, infine, di un reato istantaneo che si consuma nel momento in cui l’Autorità riceve l’informazione di reato su un terzo (nell’ipotesi formale) o nel momento in cui viene ad acquisire le tracce simulate (nell’ipotesi reale).

4. Pena per il Reato di Calunnia

La calunnia è punita con la pena della reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata in presenza di tre circostanze aggravanti: 

  1. Se s’incolpa taluno di un reato per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni o pena più grave;
  2. Se dal fatto deriva una condanna alla reclusione superiore a cinque anni;
  3. Se dal fatto deriva una condanna all’ergastolo. 

5. Differenze con altre fattispecie di reato

La calunnia si distingue dalla simulazione di reato di cui all’art. 367 c.p. poiché, la calunnia si riferisce ad una persona determinata o determinbile. Nella calunnia, oltre alla tutela del buon andamento della giustizia, vi è anche la necessità di preservare l’onore e la reputazione del soggetto falsamente incolpato. 

La calunnia si distingue, altresì, dall’autocalunnia di cui all’art. 369 c.p. e ciò in considerazione di tre elementi differenziali: 

  1. Nell’autocalunnia, il soggetto attivo accusa falsamente sé stesso, e non un’altra persona;
  2. Non è prevista l’autocalunnia tramite simulazione di prove;
  3. Nell’autocalunnia non sono previste la querela, la richiesta e l’istanza, in quanto tali atti non sono concepibili nei confronti dell’autore degli stessi.

6. Conclusione

La calunnia è un reato che colpisce profondamente sia la persona accusata falsamente sia il sistema giudiziario, sovraccaricandolo con accuse infondate. La legge italiana prevede pene severe per chi commette questo reato, sottolineando l’importanza della veridicità delle denunce penali. Per chiunque si trovi coinvolto in tali vicende legali, il supporto di un avvocato specializzato può fare la differenza nella tutela della propria posizione processuale.

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