“Occhio per occhio e il mondo diventa cieco”
Mahatma Gandhi –
1. “Revenge porn”: l’art. 612 – ter del codice penale.
Il “revenge porn” o vendetta porno è un reato previsto dall’art. 612-ter del codice penale che punisce la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti.
Questa norma è stata introdotta dal c.d. Codice Rosso (l. n. 69 del 2019) ed è stata inserita nel libro II, titolo XII (dei delitti contro la persona), capo III (dei delitti contro la libertà individuale), Sezione III (dei delitti contro la libertà morale) del codice penale.
Il delitto in esame offende, infatti, non solo la dignità della vittima, ma pure la sua libertà morale, in quanto quest’ultima viene aggredita anche sul piano della vita di relazione poiché violata nella propria sfera sessuale.
Il primo comma dell’art. 612-ter c.p. punisce qualunque soggetto che, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate.
Si tratta di un reato comune che, quindi, può essere commesso da chiunque sia entrato in possesso, attraverso una fraudolenta sottrazione, dei materiali poi diffusi.
Per quanto riguarda l’elemento soggettivo, la norma richiede il dolo generico, ossia la consapevolezza e volontà di porre in essere la condotta vietata, non essendo richiesto il perseguimento di finalità ulteriori da parte dell’autore del reato.
Il secondo comma punisce, invece, le condotte di invio, consegna, cessione, diffusione o pubblicazione, senza il consenso delle persone rappresentate, delle immagini o dei video di cui al primo comma da parte di chi a sua volta li ha ricevuti o comunque acquisiti per arrecare nocumento. Questa volta, la norma richiede il dolo specifico, ossia la volontà di arrecare nocumento alle persone rappresentate.
L’art. 612-ter c.p. prevede, inoltre, delle circostanze aggravanti:
- la pena è aumentata se tra l’autore della condotta e la vittima sussiste o sussisteva una relazione sentimentale;
- la pena è inoltre aumentata nel caso in cui la condotta sia commessa con l’utilizzo di strumenti informatici o telematici;
- la pena è infine aumentata nel caso in cui la persona offesa si trovi in condizioni di inferiorità psichica o fisica ovvero in stato di gravidanza.
Il reato in esame è, di regola, procedibile a querela della persona offesa che ha sei mesi di tempo per presentare la propria querela. La remissione della querela può essere, inoltre, soltanto processuale.
Si procede, tuttavia, d’ufficio quando il fatto è connesso con un altro delitto procedibile d’ufficio, nonché nel caso in cui sia commesso nei confronti di una persona che si trova in condizione di inferiorità fisica o psichica o in stato di gravidanza.
2. Il “contenuto sessualmente esplicito”: problemi di determinatezza della fattispecie incriminatrice.
L’espressione “immagini o video a contenuto sessualmente esplicito” ha generato seri dubbi di compatibilità con il principio di determinatezza della fattispecie incriminatrice.
Il principio di determinatezza in materia penale esprime, infatti, l’esigenza che la norma penale sia formulata in modo tale che sia possibile stabilirne con certezza il contenuto: esso attiene, quindi, alle modalità di formulazione del precetto.
La problematicità della formulazione linguistica della predetta frase, estremamente generica e, quindi, di dubbia interpretazione, è data dal differente significato che ogni individuo può dare a questa espressione, atteso che ciò che è sessualmente esplicito può differire a seconda delle diverse sensibilità ed esperienze delle persone.
Sul punto, è pertanto intervenuta la Suprema Corte di Cassazione, la quale ha chiarito che, “con contenuto sessualmente esplicito” si fa riferimento: “anche (a) parti del corpo erogene diverse dagli organi genitali, e pure capaci di richiamare, per il contesto e le condizioni concrete nelle quali vengono ritratte, l’istinto sessuale (…)” (Cass. pen. Sez. V, 7 aprile 2023 n. 14927).
3. L’innovazione tecnologica e il “Revenge porn”.
L’innovazione tecnologica, che pure ha sempre avuto altri fini, ha finito, senza alcun dubbio, per favorire la commissione di questo reato.
Detto fenomeno è, infatti, molto diffuso e sono in aumento i casi di vendetta ai danni di persone, soprattutto donne, che si ritrovano violate nella loro sfera intima, vedendo la propria immagine diffusa in rete senza aver mai prestato il proprio consenso o immortalate a propria insaputa.
A causa delle nuove forme di comunicazione questi contenuti possono infatti divenire virali, essendo sufficiente condividere le immagini o i video con altri contatti o pubblicarli sui social media o in altre piattaforme online.
I luoghi virtuali ove, generalmente, avviene la condivisione sono soprattutto chat e gruppi di Facebook, WhatsApp, canali accessibili a tutti gli utenti, anche senza registrazione, ma anche siti web e forum specializzati proprio nella condivisione di contenuti erotici.
L’elemento che desta maggiore preoccupazione è proprio la viralità di questa diffusione, attesa la velocità con cui le immagini si diffondono in modo incontrollato su molteplici piattaforme di comunicazione social, al punto da far perdere le tracce della fonte della relativa diffusione.
4. Le vittime e gli autori del c.d. “Revenge porn”.
Il ricatto sessuale viene spesso perpetrato da soggetti legati alle vittime da rapporti sentimentali che agiscono, alla fine del rapporto, per vendicarsi, umiliando l’ex partner attraverso l’uso delle immagini o dei video in proprio possesso. Il “revenge porn” molte volte nasce, infatti, proprio come conseguenza del sexting, ossia dello scambio o della realizzazione di immagini o video intimi tramite cellulari ed in particolare attraverso applicazioni di messaggistica istantanea.
In numerose occasioni, questa fattispecie è correlata, inoltre, alla grave condotta estorsiva: le vittime pur di evitare la diffusione di certe immagini sono infatti costrette a far fronte a richieste illecite di denaro. Basti pensare a quei soggetti che partecipano a chat live porno e che vengono registrati in atti di autoerotismo per poi essere ricattati circa la diffusione di quelle immagini, spesso lesive anche della loro reputazione.
A tal proposito, non si può sottacere il profondo senso di vergogna che provano le persone offese al solo pensiero di denunciare, legato anche alla paura di essere “scoperti” da amici e familiari.
Con sempre maggiore frequenza, peraltro, gli autori di questo reato ricorrono a messaggi cifrati, difficili da rintracciare e da bloccare per appropriarsi illecitamente di account privati tramite un sistema detto phishing associato a phreaking, termini che alludono alle diverse tecniche di pesca di dati e password di utenti in rete.
Il tramite è spesso quello dell’invio di una e-mail in cui viene chiesto all’utente di accedere al proprio account per modificare una password, per rinnovare un abbonamento o per controllare i dati in transito, correlata magari da loghi che suonano familiari all’utente come quello della propria banca di fiducia.
La diffusione di queste immagini provoca nelle vittime profondi stati d’ansia e depressione e, in alcuni casi, le induce addirittura al suicidio.
La cronaca ha reso noti, infatti, casi di persone che, ritratte in atteggiamenti sessualmente espliciti, si sono tolte la vita in quanto incapaci di sopportare le pesanti conseguenze che la diffusione di quelle immagini aveva nella propria sfera personale, ed in particolare nei loro ambienti familiari e lavorativi.
Proprio alla luce della preoccupazione destata da questo fenomeno, il legislatore ha deciso di introdurre questo nuovo reato e di prevedere una sanzione significativa per gli autori dello stesso che possono incorrere nella pena della reclusione da uno a sei anni e della multa da 5.000 a 15.000 euro, pena che può essere aumentata in presenza delle circostanze aggravanti di cui si è detto.
Cfr. G. D’Acquisto, C. Neri, Diritto Penale “Nero”, ADMAIORA, 2023, Modugno (BA) pp. 148-152
