“Non credo che possiamo giudicare le persone per i compromessi a cui si adattano”.
– Ken Follett –
1. Introduzione
Il patteggiamento o meglio l’applicazione della pena su richiesta delle parti, è un procedimento speciale fondato sul consenso dell’imputato che può concordare la pena con il pubblico ministero ed è disciplinato dagli artt. 444-448 del codice di procedura penale. La semplificazione di questo rito rispetto a quello ordinario consiste nell’eliminare l’assunzione delle prove e nell’utilizzare gli atti di indagine ai fini della decisione. La legge prevede, inoltre, un incentivo per l’imputato che si accorda con il pubblico ministero: nel determinare la pena, su cui si forma l’accordo, si deve applicare una riduzione “fino a un terzo”. L’accordo può essere stipulato anche dal difensore, ma quest’ultimo deve essere munito di procura speciale. In questo articolo, esamineremo in dettaglio il funzionamento del patteggiamento, i suoi requisiti, la disciplina, i suoi vantaggi e svantaggi.
2. Le due configurazioni del patteggiamento
All’interno di questo istituto e, quindi, di disposizioni comuni, il codice prevede due differenti configurazioni di patteggiamento che si distinguono per requisiti e benefici: il patteggiamento “tradizionale” e quello “allargato”.
Il patteggiamento viene denominato “tradizionale” quando la pena irrogata, al netto della riduzione fino a un terzo, non supera i due anni di pena detentiva, soli o congiunti a pena pecuniaria. Non vi sono, tuttavia, ulteriori limiti oggettivi e soggettivi: il patteggiamento “tradizionale” potrebbe applicarsi, almeno in linea teorica, non solo a reati “gravi”, ma anche ai delinquenti abituali, professionali, per tendenza e ai recidivi reiterati di cui all’art. 99, comma 4 c.p.
Il patteggiamento “allargato” consente, invece, all’imputato e al pubblico ministero di accordarsi su una sanzione da due anni e un giorno fino a cinque anni di pena detentiva in concreto, sempre al netto della riduzione fino a un terzo. Se il codice prevede una pena pecuniaria, anche questa deve essere ridotta fino a un terzo.
Per il patteggiamento “allargato”, però, sono previste delle cause di esclusione sia oggettive che soggettive; quanto al profilo oggettivo, sono escluse tre categorie di delitti, e cioè quelli di associazione mafiosa e assimilati, quelli di terrorismo ed una serie di delitti di natura sessuale, mentre dal punto di vista soggettivo, sono esclusi i delinquenti abituali, professionali, per tendenza ed i recidivi reiterati di cui all’art. 99, comma 4 c.p.
3. I benefici del patteggiamento
I benefici del patteggiamento “tradizionale” sono diversi ed in particolare:
- La sentenza che applica la pena, di regola, non comporta l’irrogazione di pene accessorie;
- La parte (di norma l’imputato) può subordinare l’efficacia dell’accordo alla concessione della sospensione condizionale della pena ad opera del giudice. Se questi ritiene di non concedere il beneficio, deve rigettare la richiesta di patteggiamento. Il giudice, infatti, non può apportare modifiche all’accordo raggiunto dalle parti;
- La sentenza che applica la pena non comporta l’applicazione di misure di sicurezza; viceversa, consente di applicare la confisca nelle ipotesi in cui è obbligatoria o facoltativa;
- Il reato si estingue se l’imputato non commette un delitto o una contravvenzione della stessa indole entro cinque anni (in caso di patteggiamento per delitto) o di due anni (in caso di patteggiamento per contravvenzione);
- Nel certificato del casellario giudiziale richiesto dall’interessato non devono essere riportati i provvedimenti di applicazione della pena su richiesta delle parti quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria.
Il patteggiamento “allargato” non consente di usufruire dei benefici di quello “tradizionale”, viceversa, la disciplina procedimentale e gli effetti della sentenza sono comuni ad entrambi.
4. Gli svantaggi del patteggiamento
Nonostante i suoi vantaggi, il patteggiamento può presentare anche degli svantaggi:
- Percezione di Impunità: talvolta, la possibilità di patteggiare pene ridotte può essere percepita come una forma di impunità, specialmente in caso di reati “gravi”;
- Limitata Applicabilità: Non tutti i reati possono essere oggetto di patteggiamento: l’accesso a questo rito è possibile solo per alcuni reati;
- Possibile Pressione sull’imputato: in alcuni casi, l’imputato potrebbe sentirsi pressato ad accettare un accordo per evitare un processo lungo e incerto, anche se convinto della propria innocenza.
5. La disciplina
- Il patteggiamento può essere proposto dall’imputato personalmente, dal difensore munito di procura speciale e dal pubblico ministero. In caso di proposta unilaterale nel corso delle indagini preliminari, il giudice deve fissare un termine affinché la controparte esprima un eventuale consenso (prima della scadenza di questo termine la richiesta non è revocabile);
- Il termine finale per la presentazione della richiesta di patteggiamento è la formulazione delle conclusioni nell’udienza preliminare. Disposizioni speciali valgono, tuttavia, nel giudizio immediato, nel procedimento per decreto penale e nel procedimento avanti al giudice monocratico;
- La richiesta di patteggiamento è un atto personale: la volontà dell’imputato deve essere espressa personalmente o a mezzo di un procuratore speciale;
- Il pubblico ministero può dissentire rispetto alla richiesta di accordo formulata dall’imputato, ma deve enunciarne le ragioni; in questo caso, al giudice dell’udienza preliminare è precluso decidere sulla richiesta unilaterale dell’imputato;
- Il giudice valuta la legittimità e la fondatezza dell’accordo delle parti sulla base degli atti contenuti nel fascicolo delle indagini (quindi, anche sulla scorta di eventuali investigazioni difensive). Non si tratta di un controllo meramente formale, ma sostanziale: se il giudice ritiene corretta la qualificazione giuridica del fatto e congrua la pena, pronuncia sentenza con cui ne dispone l’applicazione, viceversa con ordinanza rigetta la richiesta e ordina procedersi con rito ordinario oppure, se ritiene che l’imputato debba essere prosciolto, pronuncia sentenza di proscioglimento (la regola di giudizio è, tuttavia, diversa da quella del dibattimento: il giudice deve pronunciare sentenza di patteggiamento anche nell’ipotesi in cui dovesse ritenere che il pubblico ministero non abbia eliminato ogni ragionevole dubbio sulla colpevolezza);
- La richiesta di applicazione della pena, formulata dall’imputato e non accolta dal pubblico ministero o dal giudice, non può essere utilizzata come motivazione di una successiva sentenza come ammissione di “reità”;
- In base alla c.d. Riforma Cartabia la sentenza che accoglie il patteggiamento, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non avrà efficacia nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio di accertamento della responsabilità contabile;
- La parte civile è il soggetto maggiormente sacrificato dal patteggiamento. Il giudice, quando accoglie la richiesta dell’imputato e del pubblico ministero, non può decidere sulla richiesta di risarcimento del danno derivante dal reato e, pertanto, il danneggiato dovrà agire in sede civile per ottenere il risarcimento;
- La sentenza di applicazione della pena, salve diverse disposizioni di legge,è equiparata ad una pronuncia di condanna. Il fatto che il codice utilizzi il termine “equiparata” induce a pensare che non si tratti di una condanna in senso proprio. Questa impostazione codicistica ha sollevato una serie di riserve di legittimità costituzionale in quanto saremmo di fronte ad un meccanismo in virtù del quale la pena verrebbe applicata a prescindere da una condanna e, quindi, di un accertamento di responsabilità nei confronti dell’imputato. In proposito, sono sorti due diversi orientamenti interpretativi: un primo orientamento ritiene necessario un accertamento completo della responsabilità da parte del giudice, mentre un secondo orientamento ritiene sufficiente un accertamento implicito. La migliore dottrina ha evidenziato, tuttavia, che la sentenza che accoglie il patteggiamento contiene un accertamento incompleto della responsabilità. La differenza tra la sentenza di condanna e quella di patteggiamento risiede, infatti, proprio nel diverso grado di approfondimento della cognizione del giudice poiché, in caso di patteggiamento, il giudice non effettua un accertamento pieno della responsabilità dell’imputato, ma si limita a motivare sulla fondatezza degli elementi a carico risultanti all’esito delle indagini e sull’impossibilità di prosciogliere in base all’art. 129 c.p.p. (cfr. P. Tonini C. Conti, Manuale breve diritto processuale penale, Giuffrè, Milano, 2023);
- Il dissenso manifestato dal pubblico ministero o il rigetto della richiesta da parte del giudice dell’udienza preliminare comportano l’obbligatorio proseguimento del rito ordinario, ma l’imputato potrà rinnovare la richiesta prima dell’apertura del dibattimento di primo grado, presentando una richiesta identica oppure differente rispetto a quella precedente. Il giudice del dibattimento, se ritiene fondata la richiesta, pronuncia immediatamente sentenza. La richiesta non è ulteriormente rinnovabile davanti ad altro giudice. Nello stesso modo il giudice provvede dopo la chiusura del dibattimento di primo grado o nel giudizio di impugnazione quando ritiene ingiustificato il diniego del pubblico ministero o il rigetto della richiesta da parte del giudice;
- Il pubblico ministero, di regola, non può impugnare la sentenza di applicazione della pena, salvo il caso in cui non ha consentito al patteggiamento ed il giudice ha applicato la pena su richiesta dell’imputato. L’imputato può impugnare l’ordinanza di rigetto della richiesta di patteggiamento unitamente alla sentenza di condanna.
- Il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
6. La differenza tra patteggiamento e giudizio abbreviato
Nel rito abbreviato l’imputato non conosce quale sarà l’esito del procedimento che potrà concludersi con una assoluzione oppure con una condanna; egli non sa nemmeno quale sarà la pena che verrà irrogata dal giudice e su cui verrà operata la riduzione di un terzo. Viceversa, nel patteggiamento l’imputato sa in anticipo quale è la quantità di pena che verrà applicata se il giudice accoglierà l’accordo. Nel rito abbreviato, in caso di condanna viene, inoltre, operata una riduzione di un terzo della pena, mentre nel patteggiamento una riduzione fino a un terzo.
7. Le novità della c.d. Riforma Cartabia
La riforma Cartabia ha inteso rendere appetibile la scelta del patteggiamento come strumento deflattivo del dibattimento. Da un lato, è stato ampliato, infatti, l’oggetto dell’accordo tra imputato e pubblico ministero estendendolo alle pene accessorie e alla confisca, sia pure con alcuni limiti; dall’altro, si è consentito che l’accordo possa comportare l’irrogazione di pene sostitutive fino a quattro anni di pena detentiva. Infine, di regola, sono stati eliminati gli effetti extra-penali del patteggiamento: l’imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice di non applicare le pene accessorie, o di applicarle per una durata determinata e di non ordinare la confisca facoltativa, oppure di ordinarla con riferimento a specifici beni o ad un determinato importo.
8. Conclusioni
Il patteggiamento rappresenta un istituto fondamentale nel sistema penale italiano, offrendo un’alternativa al rito ordinario che consente di ridurre i tempi della giustizia e di ottenere pene certe e più miti per l’imputato. Il patteggiamento, se correttamente applicato, può rappresentare uno strumento efficace per una giustizia più rapida ed efficiente, mantenendo al contempo un giusto equilibrio tra i diritti dell’imputato e le esigenze di sicurezza della collettività.
