1. Che cos’è il patrocinio a spese dello Stato?
Il patrocinio a spese dello Stato, comunemente detto gratuito patrocinio, è un istituto giuridico previsto dall’ordinamento italiano il quale ha lo scopo, come specificato dall’art. 24 della Costituzione Italiana, di garantire il diritto di difesa a persone non in grado di munirsi autonomamente del patrocinio di un avvocato per l’incapacità reddituale di sostenerne il costo.
L’istituto serve, dunque, a rimuovere – in ossequio all’art. 3 comma 2 Cost. – “le difficoltà di ordine economico che possono opporsi al concreto esercizio del diritto di difesa” (Corte cost. n. 46 del 1957), garantendo l’effettività del diritto ad agire e a difendersi in giudizio, che il comma 2 dell’art. 24 Cost. espressamente qualifica come inviolabile (Corte Cost., n. 80 del 2020).
Tale istituto è pensato per quelle persone che, nonostante le scarse disponibilità economiche, abbiano la necessità di essere tutelate legalmente, sia per agire che per difendersi in giudizio. Esse possono richiedere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato, usufruendo dell’istituto del Patrocinio a spese dello Stato (comunemente detto gratuito patrocinio).
2. Chi può chiedere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato?
I soggetti che possono chiedere il patrocinio a spese dello Stato, chiaramente se sono in possesso dei requisiti economici previsti per legge, sono:
- tutti i cittadini italiani;
- gli apolidi (coloro che sono privi di cittadinanza);
- gli enti o le associazioni senza fini di lucro che non esercitano attività economiche;
- gli stranieri con regolare permesso di soggiorno.
3. Per quali cause è possibile chiedere il patrocinio a spese dello Stato?
Il patrocinio a spese dello Stato è previsto per i processi penali, tributari, amministrativi e civili, incluse le procedure di volontaria giurisdizione, separazioni e divorzi, ed è ammesso in ogni grado.
Con riferimento ai procedimenti penali, l’at. 98 c.p.p. statuisce espressamente che l’imputato, la persona offesa, il danneggiato che intende costituirsi parte civile e il responsabile civile possono chiedere di essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, secondo le norme della legge sul patrocinio dei non abbienti. In proposito, l’art. 75 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 prevede che l’ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate o accidentali, comunque connesse; la disciplina del patrocinio si applica, in quanto compatibile, anche nella fase dell’esecuzione, nel processo di revisione, nei processi di revocazione e opposizione di terzo, nonché nei processi relativi all’applicazione delle misure di sicurezza , di prevenzione e nei processi di competenza del tribunale di sorveglianza, sempre che l’interessato debba o possa essere assistito da un difensore o da un consulente tecnico.
Il patrocinio a spese dello Stato non può tuttavia essere utilizzato per proporre l’impugnazione di una causa in cui il richiedente è risultato soccombente.
Esclusi dal beneficio del patrocinio a spese dello Stato:
Per i giudizi penali
- Chi è indagato, imputato o condannato per reati di evasione fiscale;
- Chi è difeso da più di un avvocato.
Per gli altri giudizi
- Chi sostiene ragioni manifestamente infondate;
- Chi intenti una causa per cessione di crediti.
4. Quali sono i requisiti per essere ammessi?
Come regolamentato dal testo Unico sulle Spese di Giustizia, l’accesso al beneficio della difesa processuale gratuita è consentito solo a coloro il cui reddito annuo imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, non superi la soglia attualmente posta di € 12.838,01.
Se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante e occorrerà quindi fare riferimento ai redditi di tutte le persone presenti sullo stato di famiglia.
In caso di patrocinio a spese dello Stato penale il tetto reddituale di € 12.838,01 è maggiorato di € 1.032,91 per ciascuno dei familiari conviventi.
Si tiene invece conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nelle cause in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.
Quando si procede per il reato di maltrattamenti, lesioni personali e atti persecutori ai danni del coniuge istante, non si tiene conto dei redditi del coniuge che abbia abbandonato la casa familiare per sottrarsi a tali reati, sia per mancanza del requisito della convivenza previsto dall’art. 76 comma 4 D.P.R. n. 115/2022, sia perché gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli del coniuge (da ultimo Cass. pen., sez. IV, 4 ottobre 2019, n. 43238).
In proposito, la Suprema Corte ha anche chiarito che nella determinazione del reddito complessivo rilevante ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, qualora si proceda per il reato di violazione degli obblighi assistenziali, non si tiene conto dei redditi facenti capo al coniuge e ai figli che solo formalmente compongono il nucleo familiare (Cass. pen., sez. IV, 10 marzo 2016, n. 11902).
5. Quale reddito va considerato per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato?
Ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, deve essere considerato il solo reddito delle persone fisiche, e cioè l’IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche).
Per la determinazione del reddito imponibile si devono necessariamente considerare tutti i redditi che per legge:
- sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (ad es. l’assegno sociale, le indennità e gli assegni erogati ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili);
- Sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’impresa (ad es. gli interessi sui conti correnti bancari o postali);
- Sono soggetti a imposta sostitutiva (ad es. interessi sui BOT o su altri titoli del debito pubblico).
Per approfondimenti sulla propria situazione reddituale, si consiglia caldamente la consulenza di un avvocato che potrà chiarire gli eventuali aspetti oscuri della materia.
Reddito Isee: un errore da non commettere!
Il reddito calcolato ai sensi dell’Isee (Indicatore della Situazione Economica) non è assolutamente un indicatore da prendere come riferimento per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in quanto esso è soltanto uno strumento di misurazione della condizione economica utilizzato per determinare il costo di prestazioni o servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche del cittadino.
Si deve prestare molta attenzione a non sbagliare perché l’errata imputazione di detrazioni e deduzioni non consentite per la determinazione del reddito, ed invece permesse per la determinazione dell’Isee, conduce alla commissione del reato di false dichiarazioni che può portare ad essere perseguiti legalmente.
6. La persona offesa dai reati di violenza contro la persona.
La persona offesa dai reati di cui agli artt. 572 (maltrattamenti contro familiari e conviventi), 583-bis (pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili), 609-bis (violenza sessuale), 609-quater (atti sessuali con minorenne), 609-octies (violenza sessuale di gruppo) e 612-bis c.p. (atti persecutori), nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli artt. 600 (riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù), 600-bis (prostituzione minorile), 600-ter (pornografia minorile), 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile) , 601 (tratta di persone), 602 (acquisto o alienazione di schiavi), 609-quinquies (corruzione di minorenne) e 609-undecies c.p. (adescamento di minorenni), può essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal predetto decreto.
Per i reati di violenza di genere alla parte civile costituitasi va riconosciuto il patrocinio a spese dello Stato senza limiti di reddito e senza la produzione di copie di documenti di riconoscimento o autocertificazioni dell’iscrizione dell’avvocato nel registro del gratuito patrocinio (da ultimo Cass. pen., 5 aprile 2022, n. 16272).
7. Lo Stato deve sostenere, in luogo dell’imputato, le spese che siano conseguenza della sua soccombenza?
Ormai è pacifico in giurisprudenza il principio secondo cui lo Stato, alla luce della disciplina in materia di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, non deve sostenere, in luogo dell’imputato, le spese che siano conseguenza della sua soccombenza, in quanto l’obbligo dell’Erario non si estende alla tutela di diritti ulteriori rispetto a quelli strettamente connessi alla sua difesa ( da ultimo Cass. pen., sez. IV, 27 febbraio 2019, n. 25854).
Ciò emerge dalla lettura dell’art. 107 comma 1 lett. f) del D.P.R. n. 115/2002, che nel riferirsi “all’onorario e spese degli avvocati” contempla esclusivamente gli avvocati officiati della difesa del soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
Tale interpretazione è sorretta anche dal tenore dell’art. 74 del predetto decreto che, in ossequio all’art. 24 Cost., stabilisce che è assicurato il patrocinio nel processo penale per la difesa del cittadino non abbiente, indagato, imputato, condannato, persona offesa da reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile ovvero civilmente obbligato alla pena pecuniaria.
È, altresì, assicurato il patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione, per la difesa del cittadino non abbiente quando le sue ragioni risultino non manifestamente infondate.
Da tale complessiva lettura si evince che lo Stato non può essere chiamato a sostenere, in luogo dell’imputato, le spese che siano conseguenza della sua soccombenza, in quanto l’obbligo dell’Erario non si estende appunto alla tutela di diritti ulteriori rispetto a quelli strettamente connessi alla sua difesa.
In proposito, occorre rilevare che le diverse argomentazioni spese dalla Suprema Corte con la pronuncia n. 33103 del 22 settembre 2020 non sono state ritenute condivisibili e convincenti da parte della dottrina (Cfr. V. De Gioia, Strumenti contro le violenze alla persona Manuale pratico per la tutela delle vittime vulnerabili, ADMAIORA, Modugno (BA), 2023 pp. 423-425).
8. Come presentare la domanda d’ammissione al patrocinio a spese dello Stato?
La via migliore è sicuramente quella di rivolgersi al proprio avvocato che, con la conoscenza dei riferimenti normativi più aggiornati e grazie alla propria esperienza, saprà certamente condurvi attraverso l’iter più corretto evitando perdite di tempo e possibili errori, con indicazione dettagliata di tutti i documenti che è necessario produrre ai fini dell’ammissione.
