1. Che cos’è?
“E come tutte le più belle cose
Vivesti solo un giorno, come le rose.”
-“La Canzone di Marinella” F. De Andrè –
Nell’attuale dibattito pubblico si sente spesso parlare di “femminicidio” e ciò, alla luce delle numerose donne che ogni giorno perdono la vita, ma cosa si intende davvero con il termine “femminicidio”?
A chiarirlo è la risoluzione del Parlamento europeo del 28 novembre 2019 che definisce il “femminicidio” come “morte violenta di una donna per motivi di genere, che avvenga nell’ambito della famiglia, di un’unione domestica o di qualsiasi altra relazione interpersonale, nella comunità, a opera di qualsiasi individuo, o quando è perpetrata o tollerata dallo Stato o da suoi agenti, per azione o omissione”.
Il “femminicidio” costituisce, senza ombra di dubbio, la forma più grave di violenza contro le donne ed in particolare, come chiarisce il Preambolo della Convenzione di Istanbul, esso è frutto della “manifestazione dei rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi, che hanno portato alla dominazione sulle donne e alla discriminazione nei loro confronti da parte degli uomini e impedito la loro piena emancipazione”.
La Convenzione di Istanbul, sottoscritta dall’Italia il 27 settembre del 2012, si occupa proprio della prevenzione e della lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica.
Essa mira a creare un quadro normativo completo a tutela delle donne, individuando le misure che gli Stati devono adottare e ponendo al centro la sicurezza della vittima, da assicurare attraverso una rigorosa valutazione dei rischi e una rete di operatori, adeguatamente formati, chiamati a garantire protezione e accoglienza alle vittime, onde evitare ogni forma di vittimizzazione secondaria.
In criminologia si parla, infatti, di “danno secondario” tutte le volte in cui la vittima subisca atteggiamenti negativi da parte delle agenzie di controllo sociale-formale (ad esempio polizia o magistrati) che finiscono con l’aggravare il pregiudizio primario derivante dal reato.
Purtroppo, come dimostrano i dati statistici, nonostante l’interesse mostrato verso questo tema e le relative misure finora adottate, siamo ancora ben lontani da una protezione effettiva delle donne e questo fenomeno, in una società che cambia e che vede le donne emanciparsi sempre di più, rischia di diventare ogni giorno più preoccupante, con accrescimento non solo delle vittime, ma anche del divario tra uomini e donne.
Viene allora da chiedersi: che cosa causa questa violenza nei confronti delle donne?
Si può senz’altro affermare che la violenza contro le donne affonda le proprie radici in stereotipi culturali e retaggi storici che incasellano uomini e donne in ruoli e schemi comportamentali prestabiliti e che vogliono la donna in una posizione subordinata rispetto a quella dell’uomo, legittimando disuguaglianze tra i sessi che vanno a discapito di tutti.
Martha C. Nussbaum nella sua opera “Diventare persone” spiega bene l’essenza di questa educazione tradizionale nella quale le madri dicevano alle figlie “di non mettere mai in discussione l’autorità dei maschi adulti” e gli insegnavano “norme di sottomissione muliebre, di silenzio, di ingenuità”, essendo poi le prime, però, a soffrire e a protestare “contro la sofferenza causata da quelle tradizioni di isolamento”.
L’autrice invita il lettore ad un’importante riflessione: anche quando le donne sembrano soddisfatte di simili consuetudini, non bisogna mai lasciarsi ingannare, in quanto “è tipico che le iniziative per lo sviluppo femminile incontrino resistenza iniziale, perché le donne temono che il cambiamento faccia peggiorare le cose”.
Partendo dall’esperienza delle donne indiane, la Nussbaum racconta proprio dell’iniziale diffidenza di queste ultime rispetto alla partecipazione ad un programma statale, chiamato Mahila Samakhya, mirato alla formazione di collettivi femminili. Queste donne pensavano, infatti, che sarebbe stata solo una perdita di tempo e che nulla sarebbe cambiato, ma pian piano “hanno cominciato a rendersi conto che ci si poteva avvantaggiare molto dalla discussione e dall’azione collettiva (…)”. Anche gli uomini si sono presto dimostrati “contenti di questi cambiamenti”ed hanno espresso “una nuova rispettosa approvazione verso le mogli, vedendole esporre le proprie richieste con chiarezza e ottenere concessioni dal governo locale”. In definitiva, quelle” tradizioni di deferenza che un tempo sembravano buone hanno rapidamente cessato di sembrarlo”.
Ma oltre ai retaggi patriarcali, vi è di più.
L’esperienza clinica psico-patologica ha dimostrato che spesso gli aggressori soffrono di un vero e proprio deficit di espressione, rispetto al quale l’agire violento sembra porsi come una forma di compensazione.
Colui che pone in essere atti violenti non sembra essere tanto un soggetto socialmente e culturalmente svantaggiato o con un quadro psicopatologico significativo.
Secondo alcuni autori, l’elemento maschile mostrerebbe piuttosto di soffrire di una vera e propria difficoltà comunicativa, che si traduce nell’incapacità di negoziare, di articolare le proprie ragioni, di discutere e trovare una soluzione di compromesso tra la propria visione e quella della donna.
D’altro canto, l’elemento femminile possiederebbe maggiori capacità dialogiche e argomentative che vanno ad accentuare quell’asimmetria espressiva di coppia che può favorire l’esplosione della violenza e che va posta in stretto rapporto proprio con l’incapacità di un confronto verbale.
Il maschio violento e prevaricatore appare, paradossalmente, come il soggetto più debole, in quanto incapace di discutere in modo produttivo, di argomentare e di esprimere pienamente le proprie emozioni.
D’altronde, come ha scritto Silvia Vegetti Finzi “la violenza nasce dalla morte del pensiero, dalla negazione del dolore mentale, dall’incapacità di esprimere e condividere le nostre emozioni”.
In proposito, occorre considerare anche l’immagine distorta del fenomeno che ci viene restituita dai media. I media troppo spesso, infatti, si affrettano ad offrire una visione quasi lombrosiana dell’assassino, veicolando l’idea che l’uomo violento sia un “diverso”, un “mostro”, un individuo “sbagliato”, in una società di “giusti”.
A ben vedere, questa visione finisce, però, per proiettare sul reo la famosa ombra di Jung e per deresponsabilizzare la società e le Istituzioni che, invece, di fare la propria parte, preferiscono puntare il dito, gridare all’innalzamento delle pene e piangere la vittima, per poi dimenticarsene subito dopo.
2. Cosa prevede il codice penale?
Il codice penale non parla di “femminicidio”, ma per tutti i reati di violenza contro le donne utilizza un linguaggio neutro, non menzionando mai la parola donna o genere.
Il “femminicidio” va quindi ricondotto all’omicidio, disciplinato dall’art. 575 del codice penale che punisce con la reclusione non inferiore ad anni ventuno chiunque cagioni la morte di un uomo. L’oggetto materiale del reato è l’essere umano da intendere come sinonimo di persona umana, senza alcuna limitazione di genere.
Si tratta da un reato comune che può essere commesso da “ chiunque”; non sono quindi richieste qualifiche particolari in capo al soggetto attivo del reato.
L’omicidio è un reato a forma libera e ciò significa che l’evento morte può essere realizzato con qualsiasi condotta tanto commissiva che omissiva idonea a cagionarlo.
La norma ricomprende qualunque comportamento idoneo a causare la morte di una persona e la condotta è pertanto tipizzata solo con riferimento all’idoneità causale, mentre sono indifferenti le modalità della stessa che potranno assumere rilevanza unicamente in sede di quantificazione della pena.
Il reato si consuma al verificarsi dell’evento morte che va intesa come “cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo”, ossia come morte cerebrale.
3. L’elemento soggettivo: il dolo
L’art. 42 comma 2 del codice penale stabilisce che “nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, se non l’ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente preveduti dalla legge”.
Il dolo costituisce la forma più grave di colpevolezza e il criterio normale di imputazione soggettiva.
Ai sensi dell’art. 43 del codice penale “il delitto è doloso, o secondo l’intenzione, quando l’evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell’azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l’esistenza del delitto, è dall’agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione”.
La definizione normativa evidenzia due elementi strutturali del dolo: la rappresentazione, ossia la previsione dell’evento, che attiene al momento conoscitivo e la volontà del fatto di reato, che attiene, invece, al momento volitivo.
Il dolo è dunque volontà consapevole di realizzare il fatto tipico.
Oggetto del dolo deve essere non solo l’evento, ma l’intero fatto tipico, in tutti i suoi elementi costitutivi: ciò si evince dall’art. 47 del codice penale, che esclude la punibilità in caso di errore sul fatto che costituisce reato e non solo sull’evento criminoso.
Il dolo va tenuto distinto dal movente del reato, che costituisce il motivo che ha spinto il soggetto a delinquere e che è generalmente irrilevante.
Il dolo può essere generico oppure specifico. Si ha dolo generico quando la norma incriminatrice non richiede che il soggetto persegua uno scopo preciso ed ultroneo rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie, essendo sufficiente la rappresentazione e volontà degli stessi.
Il dolo specifico ricorre, invece, quando la norma incriminatrice esige che la condotta sia posta in essere per un fine particolare, il quale, tuttavia, non deve necessariamente realizzarsi in quanto estraneo alla struttura soggettiva del reato.
Ai fini della punibilità dell’omicidio è sufficiente il dolo generico, ossia la coscienza e volontà di uccidere un essere umano, a prescindere da un altro fine.
La componente volitiva del dolo ha una struttura complessa che ha portato dottrina e giurisprudenza a distinguere diverse ipotesi di intensità.
La forma più grave di dolo è il dolo intenzionale che ricorre quando l’agente agisce proprio al fine di commettere il reato.
A livello intermedio si colloca il dolo diretto che si ha quando il fatto criminoso, pur non essendo direttamente preso di mira dall’agente, è da lui previsto come conseguenza certa o altamente probabile, della sua condotta e, dunque, voluto come avvenimento accessorio e collaterale al risultato perseguito.
Il gradino più basso della scala di intensità dolosa è occupato dal dolo eventuale che ricorre quando l’evento ulteriore, non perseguito direttamente, sia dall’agente preveduto come conseguenza eventuale, possibile o probabile della sua condotta: perseverando nella condotta, l’agente accetterebbe il rischio di cagionarlo. In proposito, occorre tuttavia segnalare le Sez. Unite sul caso Thyssenkrupp (Cass. Pen. Sez. Un., 18 settembre 2014, n. 38343) secondo cui a caratterizzare il dolo eventuale, soprattutto per distinguerlo dalla colpa cosciente, è la sua componente volontaristica. Secondo le Sez. Unite occorre infatti “comprendere se l’agente si sia lucidamente raffigurata la realistica prospettiva della possibile verificazione dell’evento concreto costituente effetto collaterale della sua condotta, si sia per così dire confrontato con esso e infine, dopo aver tutto soppesato, dopo aver considerato il fine perseguito e l’eventuale prezzo da pagare, si sia consapevolmente determinato ad agire comunque, ad accettare l’eventualità della causazione dell’offesa”.
Infine, il dolo può essere indiretto, quando il soggetto agente è consapevole che, per conseguire il proprio fine, dovrà necessariamente cagionare l’evento e alternativo, quando il soggetto attivo prevede e vuole alternativamente, con scelta sostanzialmente equivalente, l’uno o l’altro evento.
4. Le circostanze aggravanti
Gli artt. 576 e 577 del codice penale disciplinano le circostanze aggravanti speciali dell’omicidio.
Le circostanze sono elementi che accedono ad un reato già perfetto nella sua struttura, implicando un aumento o una diminuzione di pena.
Esse assolvono dunque la funzione di adeguare la pena all’effettivo disvalore del fatto.
Le circostanze aggravanti si caratterizzano per un inasprimento della pena, mentre quelle attenuanti per una diminuzione della stessa.
Le circostanze possono essere comuni oppure speciali, a seconda che siano riferibili a tutti i reati oppure soltanto ad una o più fattispecie, quest’ultimo è il caso delle aggravanti di cui agli artt. 576 e 577 del codice penale.
Il fatto che si tratti di circostanze aggravanti è pacifico sia alla luce della rubrica sia per la descrizione del fatto, ove si fa integrale rinvio all’art. 575 c.p., rispetto al quale vi è un evidente rapporto di specialità.
Ai sensi dell’art. 576 c.p. si applica la pena dell’ergastolo se l’omicidio è commesso:
- col concorso di taluna delle circostanze aggravanti comuni indicate nell’art. 61, n. 2 c.p. (l’aver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero l’impunità di un altro reato);
- contro l’ascendente o il discendente, quando concorre taluna delle circostanze indicata nei nn. 1) e 4) dell’art. 61 c.p. (l’avere agito per motivi abietti o futili o l’avere adoperato sevizie, o l’avere agito con crudeltà verso le persone) o quando è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso ovvero quando vi è premeditazione;
- dal latitante, per sottrarsi all’arresto, alla cattura o alla carcerazione ovvero per procurarsi i mezzi di sussistenza durante la latitanza;
- dall’associato per delinquere, per sottrarsi all’arresto, alla cattura o alla carcerazione;
- in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli artt. 572 (maltrattamenti contro familiari e conviventi), 583-quinquies (deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso) , 600-bis (prostituzione minorile), 600-ter (pornografia minorile), 609-bis (violenza sessuale), 609-quater (atti sessuali con minorenne) e 609-octies (violenza sessuale di gruppo);
- dall’autore del delitto previsto dall’art. 612-bis c.p. (atti persecutori) nei confronti della stessa persona offesa;
- contro un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ovvero un ufficiale o agente di pubblica sicurezza, nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni o del servizio.
L’art. 577 c.p. prevede l’applicazione della pena dell’ergastolo se l’omicidio è commesso:
- contro l’ascendente o il discendente anche per effetto di adozione di minorenne o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l’altra parte dell’unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da una relazione affettiva;
- col mezzo di sostante venefiche, ovvero con altro mezzo insidioso;
- con premeditazione;
- col concorso di talune circostanze indicate nei nn. 1 e 4 dell’art. 61 c.p. (l’avere agito per motivi abietti o futili o l’avere adoperato sevizie, o l’avere agito con crudeltà verso le persone).
La pena è della reclusione da ventiquattro a trenta anni, se il fatto è commesso contro il coniuge divorziato, l’altra parte dell’unione civile, ove cessata, la persona legata al colpevole da stabile convivenza o da relazione affettiva, ove cessate, il fratello, la sorella, l’adottante o l’adottato nei casi regolati dal titolo VIII del libro primo del codice civile, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta.
La norma stabilisce, infine, un limite al bilanciamento delle circostanze. Le attenuanti, diverse da quelle previste dagli artt. 62, n. 1, 89, 98 e 114 c.p. concorrenti con le circostanze aggravanti correlate al rapporto di parentela, di coniugio (compresa l’unione civile, la convivenza o la relazione affettiva), non possono essere ritenute prevalenti rispetto a queste ultime.
4.1. I motivi abietti o futili
Il motivo costituisce lo stimolo che ha indotto il soggetto ad agire: esso va distinto dallo scopo che rappresenta, invece, l’obiettivo preso di mira dall’agente.
Il codice penale fa dipendere l’aggravamento di pena da due qualità alternative del motivo: l’abiezione e la futilità.
Il motivo è abietto quando indica un particolare grado di perversità. La Cassazione ha precisato che si tratta di un motivo che rivela nell’agente un grado tale di perversità da destare un profondo senso di ripugnanza in ogni persona di media moralità (Cass. Pen. Sez. III, 4 febbraio 2015, n. 5171).
Il motivo è, invece, futile quando è talmente sproporzionato al fatto commesso da rappresentare, più che una causa determinante dell’evento, un mero pretesto, un’occasione per l’agente di dare libero sfogo al proprio impulso criminale.
La Suprema Corte di Cassazione, con riferimento a questa circostanza aggravante, si è chiesta se essa possa ritenersi integrata in caso di omicidi o altri gravi reati frutto di violenza di genere commessi per gelosia.
La Cassazione ha risposto in modo affermativo nel caso in cui l’omicidio sia stato commesso, non per ragioni di gelosia collegate ad un, seppur abnorme, desiderio di vita in comune, ma quale espressione di spirito punitivo nei confronti della vittima considerata come una cosa propria, della quale non si intende tollerare l’insubordinazione (Cass. Pen. Sez. I, 1° ottobre 2019, n. 49673). Ancora: secondo la Cassazione la gelosia può integrare l’aggravante in esame proprio per la futilità della spinta motivazionale che ha determinato il soggetto a commettere il reato (Cass. Pen., sez. V, 21 maggio 2019, n. 44319).
4.2. L’aver adoperato sevizie o l’aver agito con crudeltà verso le persone
Tale circostanza aggravante è prevista all’art. 61, comma 1 n. 4 c.p. ed è richiamata dagli artt. 576 e 577 c.p.
Per sevizie si intende qualsiasi sofferenza o dolore non necessario per la realizzazione dell’evento voluto, tale da assurgere ad un grado particolare di atrocità.
In altre parole, le sevizie costituiscono azioni studiate, finalizzate ad infliggere alla vittima sofferenze fisiche ulteriori, non necessarie e gratuite. Talvolta esse, pur inquadrandosi nel contesto illecito, non attengono propriamente all’azione esecutiva e sono caratterizzate proprio per l’inflizione di patimenti efferati.
La crudeltà è stata, invece, definita dalla Suprema Corte come “circostanza di natura soggettiva caratterizzata da una condotta eccedente rispetto alla normalità causale, che determina sofferenze aggiuntive ed esprime un atteggiamento interiore specialmente riprovevole, che deve essere oggetto di accertamento alla stregua delle modalità della condotta e di tutte le circostanze del caso concreto, comprese quelle afferenti alle note impulsive del dolo” (Cass., Sez. Un., 29 settembre 2016, n. 40516). La condotta crudele è dunque quella che, pur non essendo finalizzata a cagionare un male aggiuntivo, eccede rispetto alla normalità causale e mostra tutta la sua efferatezza.
L’eccedenza della condotta rispetto alla normalità causale e la efferatezza rappresentano il nucleo essenziale della fattispecie aggravante.
Non si richiede, tuttavia, che la vittima abbia effettivamente percepito la superfluità dell’ulteriore afflizione, in quanto la circostanza è imperniata sulla considerazione del comportamento del reo e sulla conseguente maggiore riprovevolezza del suo agire connotato da particolare insensibilità, spietatezza, efferatezza (Cass. Pen., Sez. I, 27 maggio 2011, n. 30285).
Proprio alla luce di queste considerazioni, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto integrata questa aggravante anche quando la crudeltà si manifesta nei confronti di un soggetto vivo (è necessario, infatti, che la vittima sia ancora in vita), ma che non si sa se percepisca o meno l’inflizione ultronea, trovandosi in uno stato d’incoscienza.
L’aggravante in esame si presenta come una circostanza soggettiva a colpevolezza dolosa: se è vero che essa attiene alle modalità dell’azione, peraltro, le caratteristiche dell’azione stessa rilevano più che per la concreta afflittività della condotta, per la spietatezza dell’agire.
È evidente che la riprovevolezza attiene, non all’autore, ma alla condotta da lui posta in essere. L’aggravamento della pena si ha, infatti, perché l’azione è efferata e non perché il suo autore è crudele: “si può essere compassionevoli per un’intera vita ed efferati in una speciale, magari drammatica contingenza esistenziale”.
Nell’analisi di questa aggravante ci si deve porre anche il problema della realizzazione del reato da parte di soggetti che versano in condizioni psicopatologiche.
In proposito, la giurisprudenza, dopo aver ritenuto la suddetta aggravante compatibile con il vizio parziale di mente, ha chiarito che occorre verificare se la particolare aggressività sia frutto di un evidente intento crudele o se, invece, sia espressione della patologia, cioè non mossa dalla volontà di infliggere sofferenze ulteriori; in questo secondo caso, infatti, l’aggravante andrebbe esclusa; (Cass. Pen., sez. I, 4 novembre 2011, n. 20995).
L’ultimo e rilevante problema che pone l’aggravante della crudeltà è relativo alla sua compatibilità con il dolo d’impeto.
In dottrina si distingue, infatti, tra dolo d’impeto e dolo di proposito.
Il dolo d’impeto si caratterizza per una risoluzione criminosa che insorge improvvisamente e che si traduce subito in azione. Tale specie di dolo viene ritenuta meno grave, in quanto l’agente pondera in modo sommario le implicazioni del fatto di reato.
Il dolo di proposito ricorre, invece, quando c’è un considerevole distacco temporale tra il sorgere del proposito criminoso e la sua attuazione. In questo caso il coefficiente psicologico è più forte poiché l’agente ha maggiore coscienza del fatto e delle sue conseguenze.
La giurisprudenza ha ritenuto che non vi sia alcuna incompatibilità tra il dolo d’impeto e aggravante della crudeltà: il dolo d’impeto, infatti, sebbene sia caratterizzato da una risposta immediata o quasi immediata ad uno stimolo esterno, non esclude la lucidità, ma non richiede nemmeno una immediatezza assoluta nella risposta allo stimolo, essendo differenti, in ogni soggetto, i tempi di reazione (Cass. Pen. Sez. I, 30 settembre 2005, n. 39791). La deliberazione criminale può essere, infatti, fulminea, immediata e al tempo stesso fredda ed ordinata, così come, al contrario, un crimine lungamente pensato può essere eseguito in una condizione psichica alterata proprio a causa dalla drammaticità dell’atto.
La circostanza aggravante è dunque compatibile con il dolo d’impeto, con il dolo eventuale e con il vizio parziale di mente, a meno che la crudeltà sia una manifestazione della patologia di cui soffre l’agente (Cass. Pen. Sez. Un., 29 settembre 2016, n. 40516).
4.3. La Premeditazione
La premeditazione si caratterizza per il significativo intervallo di tempo che intercorre tra l’insorgenza del proposito criminoso e la sua attuazione, tale da consentire una ponderata riflessione sull’opportunità del recesso e per la presenza di una ferma e perdurante risoluzione criminosa, la quale deve essere presente nell’animo dell’agente per tutto il tempo sino alla commissione del delitto (Cass. Pen. Sez. I, 22 febbraio 2022, n. 20057).
Essa costituisce una sottospecie del dolo di proposito.
L’aggravante si caratterizza, quindi per un elemento cronologico, consistente appunto nell’apprezzabile intervallo di tempo tra l’insorgere del proposito criminoso e la sua attuazione e un elemento ideologico, consistente nella maturazione di una persistente risoluzione criminosa stabile nel tempo e chiusa alla resipiscenza.
Ne consegue che la premeditazione va esclusa quando l’occasionalità della consumazione del reato appaia preponderante, ossia tale da neutralizzare la sintomaticità della causale e della scelta del luogo, del tempo e dei mezzi di esecuzione del delitto (Cass. Pen. Sez. Un., 18 dicembre 2008, n. 337). L’aggravante non va invece esclusa quando l’occasionalità ha consentito di dare attuazione ad un crimine ideato da tempo.
Con riferimento all’elemento cronologico, occorre tuttavia chiarire che la durata minima dell’intervallo temporale tra l’insorgere del proposito criminoso e la sua attuazione non può essere quantificata a priori, in modo generale ed astratto, ma appare comunque necessario che sia stato un lasso di tempo sufficiente a consentire all’agente di riflettere sulla propria decisione e di far prevalere i motivi a delinquere sui motivi inibitori (Cass. Pen. Sez. I, 14 dicembre 2021, n. 3349); la ratio dell’aggravante è, infatti, proprio quella di punire più severamente il soggetto che mostra una maggiore pericolosità soggettiva, apparendo insensibile alle finalità general-preventive della norma incriminatrice.
Spetta, pertanto, al giudice di merito valutare se ricorrono gli estremi dell’aggravante in questione, verificando, in particolare l’esistenza di alcuni elementi sintomatici quali ad esempio la preordinazione, ossia l’insieme delle attività organizzative per perseguire il risultato omicidiario, che pur non coincidendo con la premeditazione, rappresenta un elemento sintomatico significativo della stessa o il perfetto “governo” del comportamento successivo al delitto; se, infatti, l’aggravante non richiede che il delitto sia stato commesso in una situazione di lucidità, d’altro canto la perfetta lucidità nel momento successivo allo stesso, può essere sintomatica della premeditazione.
La giurisprudenza ha chiarito che può aversi premeditazione anche in caso di agguato (Cass. Pen., sez. V, 11 marzo 2014, n. 26406) e che essa è compatibile con il dolo eventuale (Cass. Pen., sez. I, 8 gennaio 2021, n. 27851).
Per quanto concerne, infine, i profili probatori, la premeditazione può essere dimostrata con il ricorso alla prova logica, sulla base di indizi ricavabili dalle modalità del fatto, dalle circostanze di tempo e di luogo, dal movente etc., ma non è necessario stabilire con assoluta precisione l’insorgenza del proposito criminoso, essendo sufficiente che gli elementi indiziari siano gravi, precisi e concordanti e che, valutati nel loro insieme, consentano di risalire, in termini di certezza processuale, al requisito di natura cronologica e a quello di natura ideologica, caratterizzanti la premeditazione (Cass. Pen., sez. V, 17 dicembre 2018, n. 3542).
5. Conclusioni
In conclusione, giova segnalare come questo quadro abbia indotto parte della dottrina a suggerire, accanto a risposte repressive, coattive e interdittive, sicuramente utili ad assicurare una protezione delle potenziali vittime e a punire chi si rende responsabile di crimini efferati, interventi di aiuto e sostegno rivolti ad entrambi i soggetti coinvolti e destinati a rendere meno esasperata la loro relazione e, ciò, al fine di scongiurare quell’escalation di violenza che troppo spesso conduce alla morte della donna.
Pertanto, accanto a strumenti repressivi, secondo questi autori sarebbe auspicabile il ricorso ad agenzie di mediazione, psichiatriche o di altro tipo che mettano in campo la propria professionalità, sia per dare voce all’uomo e comprendere la genesi di certi gesti violenti, sia per assicurare protezione e sostegno alla donna vittima di violenza.
Non si può infatti sottacere che, spesso, gli strumenti di tutela (ad esempio l’ammonimento del questore) volti a dissuadere il persecutore dal condurre ad ulteriori conseguenze il proprio comportamento, finiscano addirittura per inasprirne l’aggressività, sebbene, in alcuni casi virtuosi, quella sia stata proprio la sede per incoraggiare l’aggressore ad iniziare un percorso per fronteggiare la propria aggressività, con risultati positivi in termini di successiva astensione criminale.
D’altro canto, è piuttosto frequente che le donne vittime di violenza non denuncino proprio per non interrompere brutalmente il dialogo con il partner o per paura che la denuncia possa aggravarne le reazioni violente.
Non sembra, tuttavia, che il legislatore, nell’adottare soluzioni volte a contrastare la violenza di genere, sia riuscito a tener conto di queste esperienze e conoscenze “rendendosi capace di ascoltare ‘la seconda storia’ nascosta nelle pieghe dei fenomeni criminali presi in esame”.
Del resto, per chi esercita professioni o cariche istituzionali, è sempre in agguato una pericolosa illusione: quella di pensare che l’affermazione della “forza della legge” sia di per sé sufficiente a rendere giustizia e a dare voce ai soggetti coinvolti in queste dolorose vicende che, troppo spesso, finiscono invece col rimanere muti nel vociare di tutti.
Fonti:
Cfr. V. de Gioia, L’omicidio, il Femminicidio e l’Infanticidio, in “Strumenti contro le violenze alla persona” a cura di V. de Gioia con il contributo di Giovanna spirito, ADMAIORA, Modugno (BA), 2023, pp. 173-191;
Cfr. M. C. Nussbaum, Tre argomenti: cultura, diversità, paternalismo, in “Diventare persone” a cura di M. C. Nussbaum, il Mulino, Bologna (BO), 2001 pp. 60-61;
Cfr. G. Forti, L’eterno ritorno del disuguale: una riconsiderazione del ‘gender gap’ in criminologia, in “Scena madre donne personaggi e interpreti della realtà studi di Annamaria Cascetta” a cura di Roberta Carpani, Laura Peja, Laura Aimo”, Vita e Pensiero, Milano, 2014 pp. 332-335;
Cfr. R. Garofoli, “Compendio di Diritto penale, parte generale e speciale”, a cura di Guido Biase e Letterio De Domenico, NelDiritto Editore, Galatina (LE), 2021 pp. 217-221; 291-293.
